Art. 9.
(Ausiliari esperti).

      1. Gli ausiliari esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario competente per territorio, tra cittadini di ambo i sessi che hanno compiuto il trentesimo anno di età e non ancora il sessantacinquesimo, che sono esperti di psichiatria, criminologia, pedagogia, psicologia, sociologia, iscritti nei relativi albi professionali, e che vantano una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.
      2. Gli ausiliari esperti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; nel caso di compimento dei sessantacinque anni nel corso dell'incarico, essi sono prorogati di diritto fino al compimento del triennio in corso.
      3. Agli ausiliari esperti spetta il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti d'assise.

 

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      4. Si applicano agli ausiliari esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'esercizio delle funzioni è comunque incompatibile con l'esercizio della professione forense.